Iscrizione e permanenza.
A seguito della riforma dell’istituto – d.lgs. n. 6 del 30/01/2015 – che ha riordinato la materia delle difese d’ufficio, annualmente, entro il 31 dicembre, l’avvocato dovrà far pervenire la propria domanda per la richiesta di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio.
Si ricorda che le domande di permanenza, così come quelle di prima iscrizione o cancellazione, dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine attraverso l’utilizzo della piattaforma della Lextel al seguente link:
https://gdu.consiglionazionaleforense.it
Si ricorda che l’avvocato dovrà accedere alla piattaforma attraverso il PIN della propria Smart Card (firma digitale utilizzata per la trasmissione telematica degli atti giudiziari) nella sezione “accesso con Smart Card”.
Le domande dovranno poi essere controllate e validate dall’Ordine e “trasmesse” al Consiglio Nazionale Forense, unitamente al parere.
Si fa presente che, per consentire alla Segreteria di portare a termine gli adempimenti relativi alla trasmissione al CNF dell’elenco dei difensori d’ufficio entro il 31 dicembre 2018, le istanze di permanenza nell’elenco unico delle difese d’ufficio dovranno essere presentate mediante la suddetta piattaforma preferibilmente entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno e che in caso di incompleta o mancata presentazione della domanda l’avvocato sarà cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale; la cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente assunti.
Si ricorda che la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio è subordinata all’esercizio continuativo di attività nel settore penale che deve essere comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali) nell’anno solare corrente, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, e dovrà specificamente indicare:
- l’autorità giudiziaria avanti alla quale l’udienza si è svolta;
- la data in cui si è svolta l’udienza;
- il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;
- le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;
- l’attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente: a) trattazione di questioni preliminari, b) formulazione delle richieste di prova, c) istruttoria (sia penale che dibattimentale), d) udienza di discussione;
- in quale veste l’avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).
Il COA ha facoltà di effettuare controlli a campione e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze; nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.
Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012, con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata (quindi per il 2018 si farà riferimento all’anno 2017).
Il COA esprime il parere (obbligatorio) circa la permanenza nell’elenco.
Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, il Consiglio dell’Ordine trasmette al CNF attraverso la piattaforma Lextel la domanda e la documentazione allegata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.
Di seguito si riportano le Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d’ufficio e il modello di autocertificazione relativo all’adempimento degli obblighi di formazione e alla partecipazione alle udienze predisposto direttamente dal CNF.
Per chi dovesse necessitare di chiarimenti in ordine alla procedura telematica di trasmissione delle domande si potrà contattare il Consigliere Avv. Raffaella Cardola, la Segreteria dell’Ordine o il servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829.
Modello di autocertificazione (formato word)