E’ stata approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto mille-proroghe 2017 (DL 244/16, in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016) che tra le tante modifiche, introduce anche un correttivo alla legge professionale forense.
Il nuovo mille-proroghe sposta di 1 anno il termine per maturare i requisiti di iscrizione all’albo dei cassazionisti previsto dalla norma transitoria della legge professionale (legge n. 247 del 2012).
E’ quindi possibile che nell’albo speciale agli avvocati cassazionisti siano iscritti anche coloro che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro il 2 febbraio 2018.
L’art. 33 della previgente legge professionale, stabiliva che ‘gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell’art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense‘ e che per l’iscrizione in questo albo ‘devono dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali‘.
L’art. 22 della nuova legge professionale forense (rubricato Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) al comma IV prevede che ‘Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa (quindi 12 anni) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2 febbraio 2012)‘.
Il termine di tre anni, poi, veniva prorogato a quattro dal mille-proroghe del 2016, ed oggi è stato portato a cinque dal mille-proroghe 2017.
Potranno iscriversi all’albo cassazionisti, quindi, senza esami e senza corso, i colleghi che siano iscritti all’albo avvocati dal 2/2/13 (con 12 anni maturati al 2/2/18).
La data del 02/02/2018 indica solo il termine entro il quale devono essere maturati i previsti requisiti, perché l’iscrizione potrà essere richiesta anche dopo tale data.
Sul portale del CNF a questo link troverete ogni più ampia spiegazione.