Regolamento Sportello del cittadino

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO

1. Oggetto e scopo

1.1. Presso il C.O.A. di Ascoli Piceno è costituito lo “Sportello del Cittadino”.

1.2. Compito dello Sportello è fornire informazioni e orientamento ai cittadini nell’accesso ai servizi legali e nella scelta di professionisti iscritti all’Albo di Ascoli Piceno.

1.3. Il servizio è svolto dal C.O.A. presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine nei giorni e negli orari di apertura dell’ufficio.

2. Accesso al servizio

2.1. Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
2.2. Non può accedere al servizio chi è in possesso dei requisiti per accedere al gratuito patrocinio.

3. Servizi Erogati

3.1. Lo sportello tramite soggetti incaricati dal C.O.A., e scelti tra i propri impiegati, provvederà ad indirizzare i cittadini verso professionisti iscritti nell’apposito elenco.
3.2. I cittadini sono tenuti a sottostare al regolamento del servizio emanato dal C.O.A.

4. Elenco dei Professionisti

4.1. Al servizio sono ammessi solo avvocati iscritti al Foro di Ascoli Piceno alla data del 30.03 di ogni anno, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso, che non abbiano subito sanzioni disciplinari, che siano in regola col pagamento delle tasse di iscrizione all’albo e dei contributi alla Cassa di Previdenza Forense e con il programma di formazione permanente.

4.2. Annualmente entro il 31.03 viene redatto dal C.O.A., sulla base delle domande pervenute, l’elenco degli avvocati iscritti al servizio.

4.3. Le domande devono pervenire non prima del 25.02 e non oltre il 15.03 di ogni anno.

4.4. Le domande devono essere accompagnate dal modulo di accettazione del regolamento.

4.5. Il C.O.A. provvede a redigere una duplice lista dei settori nei quali può essere richiesta la consulenza, in funzione della individuazione dei rami di attività nei
quali i professionisti operano e dei settori nei quali esercitano in via prevalente.

Al momento della presentazione della domanda è obbligatoria l’indicazione del proprio ramo di attività fra quelli indicati nell’apposita lista ordinaria emanata dal C.O.A. In mancanza di detta indicazione la domanda verrà respinta.

Lista competenze: civile, penale, amministrativo, diritto del lavoro.

4.6. L’iscrizione è a tempo indeterminato. Il venir meno delle condizioni previste per l’iscrizione così come la violazione del regolamento comportano l’immediata ed automatica esclusione dall’elenco. La permanenza nell’elenco è subordinata al regolare pagamento della tassa di iscrizione al Consiglio dell’Ordine.

4.7. Non possono fare parte dell’elenco: Consiglieri dell’Ordine, membri del Comitato pari opportunità, Consiglieri Nazionali, Consiglieri della Cassa di Previdenza e comunque avvocati associati negli studi dei suddetti, membri del Governo e del Parlamento, di giunte e/o consigli comunali, provinciali e regionali.

5.Obblighi dei Professionisti

5.1. L’Avvocato si impegna a ricevere il cittadino segnalatogli dal Servizio, per un colloquio preliminare volto a valutare la praticabilità della proposta attività, quanto prima e comunque entro 10 giorni dalla richiesta.

5.2. Il colloquio preliminare è gratuito se ad esso non segue il conferimento dell’incarico o l’avvocato non intenda, motivatamente, assumere l’incarico, ma ove venga successivamente conferito il mandato al professionista sarà dovuto il compenso anche per detta attività.

5.3. L’incarico dovrà essere conferito e accettato su apposito modulo predisposto dal C.O.A. In caso di mancata e giustificata accettazione dell’incarico il professionista ne darà motivata comunicazione allo sportello.
5.4. Il modulo di accettazione dell’incarico dovrà essere sottoposto all’assistito immediatamente dopo il colloquio preliminare e dovrà contenere una succinta descrizione dell’oggetto dell’incarico e delle attività da svolgere.

Il professionista dovrà redigere un dettagliato preventivo dei costi e degli onorari dovuti per l’espletamento dell’incarico, in relazione ai parametri di cui al DM 55/14, che dovrà essere depositato presso il C.O.A. È fatto divieto di fornire preventivi generici e non dettagliati.

Il preventivo può prevedere una variazione in più o in meno non superiore al 10%.

5.6. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive sostenute se giustificate.

5.7. È fatto divieto all’avvocato di richiedere e comunque ottenere compensi aggiuntivi rispetto a quelli indicati in preventivo.

5.8. È fatto obbligo di fornire al cliente un dettagliato rendiconto della attività prestata.

5.9. Eventuali scostamenti dal preventivo in aumento potranno essere eccezionalmente approvati dal C.O.A. in ragione di una imprevedibile, notevole e comprovata discrepanza tra l’attività stimata e quella erogata.

5.10. Il cliente può altresì chiedere in via eccezionale una riduzione della parcella al C.O.A. in ragione di una imprevedibile, notevole e comprovata discrepanza tra l’attività stimata e quella erogata.

5.11. In caso di revoca del mandato al professionista sarà dovuto il compenso per l’attività prestata fino alla data della revoca, sulla base del preventivo.

5.12. Nel caso di revoca del mandato il C.O.A. potrà autorizzare una parcella diversa da quanto previsto all’articolo precedente tenendo conto dell’attività effettivamente prestata e dei risultati ottenuti dal cliente in ragione della prestazione professionale resa fino alla data della revoca.

6. Obblighi del cittadino

6.1. Il cittadino deve, ove intende conferire il mandato al professionista, sottoscrivere per accettazione il preventivo sottopostogli, oltre ai documenti necessari per l’assunzione dell’incarico.

6.2. Ove non ritenga congruo detto preventivo potrà sottoporlo a valutazione del C.O.A., il quale se ritiene giustificata la segnalazione provvederà a fornire al cittadino un nuovo Avvocato con le modalità sopra descritte. Analoga nuova segnalazione avverrà nel caso il professionista rifiuti di assumere l’incarico.

6.3. Ove la segnalazione sia infondata il cittadino non potrà più avvalersi dei servizi dello sportello per la medesima attività.

6.4. Il cittadino si impegna a pagare le prestazioni del professionista, ivi compresi eventuali ragionevoli fondi spesi richiesti in funzione dell’attività svolta e delle spese da sostenere, e a fornirgli tutta l’assistenza necessaria per l’espletamento dell’incarico.

6.5. Il cittadino si impegna a compilare il questionario di qualità predisposto dal C.O.A.

7. Selezione dall’elenco

7.1. La selezione dei professionisti avviene a rotazione tenendo conto delle esigenze degli utenti e della specializzazione dei professionisti.

7.2. Entro il 31.03 di ogni anno il C.O.A. sorteggia la lettera a partire dalla quale inizierà l’anno successivo la individuazione dei professionisti. Non può essere estratta la stessa lettera nell’arco di un quinquennio.

8. Disposizioni finali

8.1. Costituisce illecito disciplinare la violazione del presente regolamento. 8.2.Costituisce grave illecito disciplinare:

– Il mancato rilascio del preventivo.

– La richiesta e l’ottenimento di somme non dovute sulla base del preventivo.

– Le false attestazioni e dichiarazioni nella domanda per la iscrizione alla lista.

Ascoli Piceno, lì 16.01.2018

(approvato dal C.O.A. nella seduta del 16.01.2018)

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