Con riferimento alla problematica degli effetti che comporta la scadenza automatica del patrocinio per i praticanti abilitati, la suprema Corte è recentemente intervenuta in due occasioni. Per meglio comprendere la portata degli interventi degli ermellini è, però, necessario premettere il quadro normativo che disciplinava la fattispecie in oggetto prima dell’entrata in vigore della l. n. 247/2012.
In particolare, l’art. 8 del R.d.L. n. 1578/1933, così come successivamente modificato dall’art. 10 della l. n. 242/1988, prevedeva che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’art. 17, sono iscritti in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. La suprema Corte, chiamata a pronunciarsi relativamente al ricorso promosso da una professionista avverso una sentenza di Corte d’Appello di Perugia con la quale la stessa veniva condannata alla restituzione di somme percepite in rapporto a prestazioni rese nel periodo successivo alla scadenza del termine di sei anni dalla sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati, con ordinanza n. 30057/2017, ha statuito che, una volta scaduto il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro speciale, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. In altra vertenza avente come parte la Cassa, sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 28405/2017, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello de l’Aquila del 10/03/2011, ha affermato che la Cassa avesse legittimamente cancellato un praticante per il quale era decorso il quadrienno di iscrizione al registro dei praticanti (successivamente divenuto sessennio a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 242/1988), difettando il presupposto giuridico che giustificava l’iscrizione alla Cassa, essendo venuta meno automaticamente l’abilitazione del praticante al patrocinio per il decorso del tempo massimo di durata contemplato dalla legge. Già in passato, peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17761/2008, è intervenuta anche in relazione alla possibilità di mantenere l’iscrizione al registro dei praticanti non abilitati alla scadenza del sessennio di abilitazione, riconoscendo come la perdita del patrocinio per decorrenza del sessennio non comporti per il praticante la cancellazione anche dal registro dei praticanti rilevando che “dal disposto normativo emerga che, all’interno dell’unico registro dei praticanti, cui è consentita l’iscrizione a tempo indeterminato, sussiste una specifica categoria costituita dai “praticanti ammessi al patrocinio”; e mentre è indubbiamente vero che chi perda la qualifica di praticante perda automaticamente il patrocinio, non esistono argomenti per affermare il reciproco, cioè che la perdita del patrocinio (per decorrenza del sessennio) comporti anche la cancellazione dal registro dei praticanti. La l. n. 247/2012 nonché il regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense adottato con D.M. n. 70/2016, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della predetta legge, ha sostanzialmente modificato la disciplina. In particolare, ferma restando l’introduzione dell’istituto del patrocinio sostitutivo quinquennale, l’art. 17, comma 10, lett. b), della stessa legge ha espressamente previsto che la cancellazione dal registro dei praticanti o dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. Alla luce di quanto esposto, come, peraltro, confermato dal parere n. 61/2015 del Consiglio Nazionale Forense, risulta evidente come la normativa in oggetto introduca una specifica delimitazione temporale alla permanenza dell’iscrizione al Registro dei praticanti.
Dott. Pierpaolo Aquilino – Ufficio Legale Cassa Forense